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È stato pubblicato nella G.U. del 29 maggio 2024, n. 124, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (decreto “salva casa”), con un nuovo importante pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

Con tale intervento normativo il legislatore ha incluso interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, permesso e/o comunicazione, perché ritenute non eccessivamente impattanti.

In particolare, con il decreto salva casa non necessita più titolo edilizio per l’installazione di tende da sole, anche con strutture fisse, purchè non creino spazi chiusi, nonché i VEPA (vetrate panoramiche amovibili), possono essere realizzate per la impemiabilizzazione anche di porticati.

Dunque, con le novità introdotte, rientrano anche:

l’installazione di pompe di calore fino a 12 kw; la rimozione di barriere architettoniche;l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio; le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ossia tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

La disposizione precisa, altresì, che le opere in oggetto non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e, comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Per completezza, tra le modifiche apportate dal decreto “salva casa” una di particolare rilievo è quella all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 riguardante il cambio di destinazione d’uso rilevante. Quanto al cambio di destinazione d’uso, il Legislatore ha previsto che nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

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