di Nicola Frivoli – Avvocato
QUESITO
Se il comodatario/promissario acquirente di un appartamento (con preliminare di vendita) ha dei cani, che secondo alcuni condomini, disturbano troppo e sporcano, chi risponde di queste contestazioni, il solo comodatario/promissario acquirente o anche il proprietario dell’appartamento?
RISPOSTA
Il proprietario di un cane risponde direttamente dei danni cagionati dagli animali in virtù di un responsabilità oggettiva (art. 2052 c.c.) In ambito condominiale, la legge di riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) ha introdotto, all’art. 1138, comma 5, c.c. il quale prevede che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici» Però, il condomino è chiamato a rispondere sia in sede civile sia in sede penale dei danni cagionati (in caso di danni a cose altrui o di lesioni a persone per rumori molesti) a seguito delle violazioni commesse. Ad esempio, è condannato il proprietario del cane che abbaia disturbando i vicini, per violazione della quiete pubblico o riposo dei condomini (vedi Cass. pen. 6 ottobre 2017, n. 45967; Cass. pen. sez. III, 22 dicembre 2016, n. 54351). Chiarito ciò, nel quesito posto, nel condominio, il comodatario risponde dei danni provocati dal proprio cane, sicchè le contestazioni vanno mosse direttamente al comodatario, sia dal Condominio che dai vicini. Ad ogni buon conto, l’art. 70 disp. att c.c., prevede la possibilità dell’assemblea condominiale di comminare sanzioni pecuniarie per chi viola il regolamento condominiale da parte dei proprietari dei cani (es. sporcare l’uso delle aree comuni, come cortili, ascensori, portici scale, destinate all’uso collettivo). Per completezza espositiva, una soluzione per fare interrompere il continuo abbaiare di un cane in condominio e che molesta un vicino con rumori continui, è la possibilità da parte del locatore (comodante) di procedere al recesso dal contratto di locazione o contratto di comodato (facoltà concessa ad entrambe le parti contrattuali), nelle modalità previste dalla legge, per gravi motivi,che si possono individuare nelle molestie di fatto e di diritto nel rapporto di abitazione (Cass. civ. 30 maggio 2014, n. 12291).. Quest’ultima è sicuramente una soluzione alternativa nelle mani dei proprietari degli immobili per dirimere la controversia sorta e far ritornare la “pace” in Condominio, anche se, come già ribadito, il vicino che subisce molestie potrà rivolgersi direttamente al proprietario del cane.

