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di Nicola Frivoli – Avvocato

QUESITO

Quale quorum deliberativo necessita per procedere alla soppressione del servizio di portierato?

RISPOSTA

Tra i dipendenti del condominio spicca la figura professionale del portiere, le cui prestazioni interessano, per un verso, il servizio che viene reso in favore della compagine condominiale, per altro verso, il rapporto di lavoro che si instaura con il detto condominio, e proprio al fine di assicurare la presenza del medesimo portiere nell’edificio, in molti regolamenti, si prevede la destinazione ad alloggio di alcuni locali di proprietà comune, oltre l’ambiente denominato portineria. Qualora un servizio condominiale (nella specie: portierato) sia previsto nel regolamento di condominio, la sua soppressione comporta una modificazione del regolamento che deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1136 comma 2 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) richiamato dall’art. 1138 comma 3, c.c. Quindi poiché il servizio di portierato attiene a vicende condominiali e non riguarda i diritti dei singoli, non v’è motivo per dubitare che pure in queste circostanze la decisione possa essere presa con le maggioranze indicate dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. Da queste considerazioni si può trarre una conclusione: è l’assemblea e non l’amministratore l’organismo condominiale cui spetta la competenza a decidere

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