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L’amministratore in cui incarico è terminato, può essere oggetto di procedimento di revoca giudiziale?

L’art. 1129 c.c. riformato dalla legge 220/12 al 6 comma ha precisato che “l’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e s’intende rinnovato per uguale durata”. Quanto dura l’incarico? Dalla entrata in vigore del nuovo art. 1129 c.c. si sono succedute varie tesi circa la durata dell’incarico dell’amministratore. L’espressione “s’intende rinnovato di uguale durata ” lascerebbe intendere che l’incarico possa durare 1 anno prorogato tacitamente di un altro anno al termine del quale l’incarico sarebbe da intendersi terminato, con l’obbligo dell’amministratore di convocare apposita assemblea per la conferma del mandato o per la nomina di altro amministratore. Non vi sarebbe dunque alcun obbligo di porre all’ordine del giorno la conferma al primo anno a meno di una richiesta espressa di revoca. Alcune pronunce si sono invece espresse in una proroga tacita all’infinito fino alla richiesta di revoca, tesi quest’ultima che esporrebbe eccessivamente l’amministratore ad una illegittimità dell’incarico e conseguente rischio di non vedersi riconosciuto il compenso per il periodo oltre la scadenza del secondo mandato stante la sua inerzia nel convocare l’assemblea con il punto all’ordine del giorno.

La natura della prorogatio imperii

L’amministratore in prorogatio imperii e dunque operante nonostante il proprio mandato sia scaduto, risponde ad un’esigenza di continuità nella gestione di un condominio allorchè in cui la figura dell’amministratore sia necessaria in presenza di almeno nove condomini, secondo il dettato dell’art. 1129 primo comma.

In questo periodo l’amministratore opera nel pieno delle proprie funzioni a differenza di quanto previsto dall’art. 1129 ottavo comma c.c. che impone all’amministratore lo svolgimento degli atti urgenti, senza aver diritto ad alcun compenso, nel periodo intercorrente dalla cessazione dell’incarico per revoca e nuova nomina accettata ed il passaggio di consegne. Tale norma ha il pregio di gestire questo delicato lasso di tempo salvaguardando il condominio nell’assolvere degli adempimenti ed al tempo stesso invogliando l’amministratore a consegnare con urgenza i documenti non vedendosi riconosciuto alcun compenso. La prorogatio può durare per molto tempo fino alla nuova nomina, vincolando di fatto l’amministratore ad operare nonostante sia dimissionario, motivo per cui la riforma ha previsto la possibilità per lo stesso amministratore, di richiedere all’Autorità Giudiziaria di disporre la sua revoca, in modo da potersi svincolare dalle responsabilità connesse ad un mandato non più gradito.

La revoca giudiziale

L’art. 1129 c.c. prevede casi specifici di revoca aprendo la casistica anche alle fattispecie non tipizzate ma fondate su inadempimenti gravi dell’amministratore nell’ambito del proprio mandato. Ma cosa succede nel caso della revoca giudiziale di un mandato scaduto? Secondo alcune pronunce ivi compresa quella in commento, non è possibile revocare giudizialmente un mandato scaduto e dunque ormai inefficace. Tuttavia non mancano le tesi contrarie, basate sull’assunto che in ogni caso l’amministratore in regime di prorogatio imperii operi nel pieno delle proprie funzioni e dunque il mandato debba intendersi espletato con tutti gli obblighi e diritti inerenti. D’altronde il procedimento di revoca, pur configurandosi come un procedimento non contenzioso di volontaria giurisdizione, costituisce un procedimento cautelare che consente, anche in presenza di un orientamento differente dell’assemblea che può dedursi anche dal mancato raggiungimento del quorum, di revocare l’amministratore. Il procedimento non è dissimile da quello previsto per la revoca degli amministratori e sindaci nella società, previsto dall’art. 2409 c.c.

(Conclusioni) In definitiva, la pienezza delle funzioni dell’amministratore in regime di prorogatio imperii , imporrebbe allo stesso di continuare ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge nell’adempimento del mandato ad amministrare ed in mancanza , legittimerebbe il condomino a richiedere la sua revoca in caso di inadempimenti tipizzati dall’art. 1129 c.c. o comunque gravi irregolarità che possano costituire pregiudizio per il condominio.

Avv. Domenico Sarcina

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