di Nicola Frivoli – Avvocato
QUESITO
Il mio inquilino, moroso, irreperibile ha abbandonato nel mio cortile una vecchia auto e tre motorini, posso cederli o comunque posso disfarmene?
RISPOSTA
Per il conduttore moroso necessita intraprendere l’azione per sfratto per morosità, attraverso intimazione di sfratto per morosità (ex art. 658 c.p.c.), con il cui giudizio il locatore potrà ottenere dal Tribunale competente l’emissione della convalida (ex art. 663 c.p.c.) attraverso la quale liberare l’appartamento locato, in virtù di apposita procedura esecutiva di rilascio tramite Ufficiale Giudiziario, previa notifica della menzionata ordinanza, con pedissequo atto di precetto(ex art. 605 c.p.c), e successivamente notifica del preavviso di rilascio, (ex art. 608 c.p.c.), per l’inizio della procedura di rilascio con il primo accesso. Invece per i canoni impagati, può richiedere al Tribunale adito, vista la persistenza della morosità, la contestuale emissione dell’ordinanza di convalida, unitamente all’emissione del decreto ingiuntivo, per tutti i canoni scaduti a scadere (art. 664 c.p.c.) e per procurarsi il titolo esecutivo per acquisire i veicoli. Un accenno alla notifica degli atti processuali è necessario, perché bisognerebbe comprendere se il conduttore sia ancora residente nell’abitazione, nel caso positivo, notificare normalmente l’intimazione e quant’altro, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., oppure provvedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., considerando l’ultima residenza utile. Chiarito quanto innanzi, e rispondendo al quesito, il locatore potrebbe intentare l’azione esecutiva per la vendita dei veicoli menzionati (nella speranza che tali mezzi abbiano una valutazione), oppure chiedere al Giudice dell’Esecuzione l’assegnazione diretta dei mezzi. A mio parere tale procedura per l’acquisizione dei veicoli è onerosa, e non la ritengo vantaggiosa. In luogo, della procedura summenzionata, dal 23 dicembre 2023 nuove regole assicurative sono entrate in vigore, introducendo una novità che in molti non si aspettavano: l’obbligo di RC auto anche quando i veicoli a motore si trovano in aree di sosta private.Il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 – entrato in vigore a partire dal 28 dicembre – infatti, stabilisce che:“l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento” (Art. 193 CdS). Perciò l’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. La soluzione alla problematica sollevata è quella di informare la Polizia Locale della presenza dei mezzi (presumo privi di assicurazione), vista l’obbligatorietà dell’assicurazione per i veicoli nelle aree private, e far provvedere al sequestro dei citati mezzi, oltre l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in capo al conduttore-proprietario oppure nei confronti di chi ne abbia la proprietà.

