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di Nicola Frivoli – Avvocato

QUESITO

Volendo affittare settimanalmente un appartamento al mare, quali sono gli obblighi da rispettare? E’ necessario anche il codice identificativo?

RISPOSTA

La locazione breve è da considerarsi un rapporto locatizio ad uso abitativo, caratterizzato dalla brevità della durata e divenuto in questi anni, alla luce della recente introduzione normativa, strumento adottato nell’ambito turistico. Il regime delle locazioni brevi è disciplinato dall’art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. La menzionata norma attualmente specifica in modo puntale il significato delle locazioni brevi, secondo cui: “I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. A questa disciplina puntale, è seguita dall’1 dicembre 2021 l’entrata in vigore delle regole contenute nel D.M. 29 settembre 2021, n 161. pubblicato in GU n. 273 relativo alla banca dati per il turismo. Per completezza, dal punto di vista fiscale, è applicabile la c.d. “cedolare secca che nel 2024, sale al 26% sugli affitti brevi, per l’esattezza, se il contribuente avesse soltanto un immobile locato con affitto breve, il prelievo della cedolare resterebbe quello di sempre, cioè fisso al 21%. Il balzo al 26% scatterebbe quindi dal secondo immobile e fino al quarto (Legge di Bilancio 2024 articolo 1, comma 63, legge n. 213/2023). Comunque dal quinto immobile, invece, sarà necessario aprire la partita Iva e si presume lo svolgimento in forma imprenditoriale dell’attività (art. 2082 c.c.). Infine, è stato introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per sostituire il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane. Tale CIN viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del locatore contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza e si applica agli immobili destinati ad affitti brevi, coinvolgendo tutte le tipologie di locazioni turistiche, strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, comprese le case vacanze e appartamenti turistici. Sorge l’obbligo di esporre il Codice CIN all’esterno della struttura e su ogni annuncio online, sia su portali dedicati che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata

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