ALL’ABBATTIMENTO DI ALBERI E’ PREVISTO NELL’ART. 1136, COMMA 4, C.C.
di Nicola Frivoli – Avvocato
QUESITO
Quale maggioranza serve per l’abbattimento di 44 alberi condominiali di diverse dimensioni?
RISPOSTA
L’art. 1136 c.c. prescrive specifiche maggioranze assembleari, di volta in volta, differenti a seconda della natura degli affari oggetto della decisione. A voler essere più precisi, le norme sul quorum deliberativo delle statuizioni dell’assemblea di condominio possono trovarsi o nel predetto art. 1136 c.c., direttamente o mediante specifico riferimento a tale norma, oppure in una norma speciale. Chiarito quanto innanzi, l’abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione di cui all’art. 1120 c.c., atteso che, con questo termine, si intende – non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, bensì solamente – quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Risulta, quindi, un principio consolidato quello secondo cui, in tema di condominio di edifici, costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., non una qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l’entità materiale del bene operandone la trasformazione, oppure determini il mutamento della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione delle opere, mentre, ove, invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell’àmbito dell’art. 1102 c.c. che, pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1999, n. 11936). Resta fermo il disposto del comma 4 dell’art. 1136 c.c., secondo cui “le deliberazioni che concernono riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, in risposta del quesito posto (vedi Cass. Civ. sez. II, 1 marzo 2023, n. 6136).

