In ambito condominiale, l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni di un condominio richiede una decisione formale dell’assemblea condominiale.
Ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., la delibera deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio.
Accanto al consenso deve essere presentata anche una motivazione chiara che palesi un legittimo interessa (es. maggiore sicurezza) per giustificare l’installazione e dichiarare la presenza delle telecamere con cartelli evidenti a tutti.
Il rispetto della privacy è il tema più complicato da gestire e, al contempo, più importante. Il limite chiave è quello di evitare interferenze illecite nella sfera privata di chi abita il condominio, garantendo però un controllo delle aree comuni.
Chiarito quanto innanzi, le spese di istallazione e manutenzione del sistema di videosorveglianza nelle parti comuni del condominio vengono ripartite secondo i millesimi di proprietà.
Dunque tutti i condomini devono contribuire alle spese e alla manutenzione ripartite per millesimi di proprietà.
In particolare, l’art. 1123, primo comma, c.c. recita: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Rispondendo al parere, il proprietario di un box del garage deve partecipare alla ripartizione di tutte le spese relative ai servizi di cui usufruisce (ascensore, videosorveglianza, riscaldamento ecc.).
Nel caso in cui il condomino non abbia alcun box auto, perciò non fruisce della videosorveglianza, perché collocata solo all’interno del garage, allo stesso non vanno imputate le spese di installazione e manutenzione dell’impianto.
Perciò, le telecamere installate solo in una determinata parte condominiale, le spese saranno ripartite solamente tra i condomini interessati.

