In tema di impugnativa a delibera condominiale, il sindacato dell’autorità giudiziaria è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avendo riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale oppure all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui all’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo è investito.
Il codice civile non distingue tra delibere inesistenti, nulle, annullabili, irregolari, inefficaci ed invalide, tali espressioni sono state, infatti, create dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In particolare, la giurisprudenza ha accentrato la sua attenzione sulla distinzione tra le delibere nulle ed annullabili, distinzione estremamente rilevante sotto il profilo pratico.
Spartiacque per la distinzione tra le delibere nulle ed annullabili, in tema di condominio degli edifici è stata la pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite 7 marzo 2005, n.4806, nonché l’ulteriore pronuncia della Cassazione, sempre a Sezione Unite, 14 aprile 2021 n. 9839.
Chiarito quanto innanzi, il quesito posto rientra nell’alveo del c.d., eccesso di potere che i intende solamente qualora la decisione assembleare, nel concreto, determini esclusivamente nocumento per gli interessi collettivi e, di converso, anche per il singolo partecipe che ne lamenti la sussistenza, è evidente che oggetto di censura non potrà essere né l’an, né il quomodo della decisione ma soltanto se essa sia o meno riconducibile agli scopi gestionali. In altri termini, è ritenuto viziato da eccesso di potere il deliberato assembleare divergente dalla propria causa tipica oppure falsamente deviante dal suo modo di essere (Trib. Torino 18 novembre 2020, n. 3993).
Volendo, pertanto, trarne una prima definizione, può ritenersi che l’eccesso di potere ricorra qualora il deliberato assembleare, sebbene formalmente rispondente e riconducibile al pertinente paradigma normativo e regolamentare di disciplina, persegua obiettivi oggettivamente non riconducibili al governo delle parti e dei servizi comuni, alla conservazione e salvaguardia delle prime e alla prestazione e fruizione dei secondi, determinando nocumento agli interessi sia collettivi che individuali del singolo condomino che esprima la propria doglianza.

