L’amministratore ha l’obbligo di permettere la visione della documentazione al condomino. L’obbligo enunciato è tipico del rapporto di mandato in cui, come ormai confermato dalla legge 220/2012, è inquadrato l’incarico di amministrare il condominio e deriva dall’art. 1713 c.c. “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
D’altronde l’art. 1129 c.c. al II comma prevede che sin dall’accettazione dell’incarico, l’amministratore debba comunicare il luogo in cui si trovano i registri di cui all’art. 1130 c.c. numeri 6 e 7 nonché i giorni e le ore per la loro consultazione.
Il mancato ed ingiustificato accesso ai documenti e registri, può comportare la revoca dell’amministratore sia per la generica previsione di “gravi irregolarità” sia perché tale previsione è tipizzata dall’art. 1129 c.c. XII co. n.ri 6 e 7.
Il motivo di tali gravi inadempienze è riscontrabile nelle conseguenze che gli atti dell’amministratore hanno nei confronti del singolo condomino; nel mandato con rappresentanza infatti, gli atti dell’amministratore/mandatario, spiegano effetti direttamente nella sfera giuridica del condomino, generando in esso obblighi. E’ dunque comprensibile che il condomino debba avere un controllo sull’operato dell’amministratore e sulla sua gestione in qualunque momento (anche al di fuori del controllo in funzione del rendiconto in approvazione) senza bisogno di giustificarne le ragioni.

