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L’amministratore di condominio ha diritto a un periodo di ferie, proprio come qualsiasi altro professionista. Infatti, non esiste alcuna norma nel Codice Civile che vieti esplicitamente l’assenza per motivi personali o di riposo. Gli articoli 1129, 1130 e 1131 c.c., che disciplinano ruoli e responsabilità dell’amministratore, non impongono una presenza costante o ininterrotta.

Sebbene la legge consenta all’amministratore di allontanarsi temporaneamente, è fondamentale che la gestione del condominio non venga compromessa, in caso di urgenze o emergenze condominiali.

Per questo motivo, l’amministratore deve:

  • Organizzare la propria assenza in modo responsabile
  • Garantire la reperibilità telefonica o tramite altri canali in caso di necessità

L’utilizzo di call center è una soluzione a patto che l’operatore sia competente e conosca i fornitori da interpellare.

La chiave è la pianificazione e la responsabilità, affinché l’assenza non incida negativamente sul buon andamento della gestione condominiale.

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