Nel contesto della gestione condominiale, l’art. 1134 del Codice Civile disciplina in modo stringente le condizioni alle quali un condomino può ottenere il rimborso delle spese sostenute per interventi sulla cosa comune, in assenza di previa autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza (Cass. n. 29336/2023; n. 27106/2021; n. 14326/2017), affinché tali spese siano rimborsabili, è necessario che il condomino dimostri il carattere di urgenza dell’intervento. L’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c., si configura quando le opere risultano indifferibili e necessarie a evitare un danno imminente al condomino stesso, a terzi o alla cosa comune, e quando non vi è stato il tempo materiale per coinvolgere tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini.
Tale disciplina si differenzia da quanto previsto dall’art. 1110 c.c. per la comunione ordinaria, dove il rimborso può essere concesso anche in presenza di semplice inerzia o trascuranza degli altri partecipanti. In ambito condominiale, invece, il diritto al rimborso richiede una valutazione rigorosa da parte del giudice, che deve accertare sia l’indispensabilità dell’intervento che l’impossibilità di ottenere una preventiva deliberazione collegiale.
In caso di mancata assunzione della decisione da parte dell’assemblea, anche di fronte a situazioni urgenti, o qualora la delibera adottata non venga eseguita, la legge non legittima l’intervento unilaterale del singolo condomino, ma prevede il ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 1105, comma 4 c.c., richiamato anche dall’art. 1139 c.c.
Pertanto, il condomino che agisce di propria iniziativa per la conservazione della cosa comune senza i requisiti sopra indicati, non ha diritto ad alcun rimborso, anche in presenza di inerzia o negligenza degli altri comproprietari. La tutela delle parti comuni segue criteri di rigore e coordinamento tra i condòmini, escludendo gestioni individuali non autorizzate se non in casi realmente urgenti e documentati.

